INFORMATIVA PRIVACY
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INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione My Trekking, da ora semplicemente Associazione, con sede in Genova viale Brigate Partigiane 10/4 n. codice fiscale 95158570101, mail info@mytrekking.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento. Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’Associazione.
2) Modalità di trattamento La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
4) Obbligatorietà del conferimento Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al tesseramento.
5) Comunicazione dei dati I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
8) Diritti dell’interessato Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: – Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; – Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; – Sistema di protezione da Malware; – Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: – Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; – Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; – Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto letta l’informativa che precede, con l’iscrizione all’associazione acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MY TREKKING
ARTICOLO 1
E’ costituita un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata “MY TREKKING”, con sede in Genova, Piazza Piccapietra 85
Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n.106 del 6.6.2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18.11.1997 e dalla Legge 383 del 7.2.2000.
Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi APS già esistenti l’acronimo APS diventerà parte integrante della denominazione sociale dell’associazione
L’associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2
PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:
– organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, artistiche e ricreative di interesse sociale
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
– favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale
– promuovere l’assistenza e la solidarietà tra i soci nonché attività di beneficenza
– promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla elezione civica e sociale degli associati, attuando servizi e strutture per lo svolgimento di attività di tempo libero, favorendo lo svolgersi della vita associativa in ambienti di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze.
L’associazione potrà aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che direttamente o indirettamente sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali, previa delibera del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
2. Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati
ARTICOLO 3
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri
Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
Potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo tra i soci gruppi di lavoro e singole sezioni provinciali e regionali, cui potrà essere affidata la responsabilità gestionale di particolari settori di attività. Dei gruppi di lavoro e delle sezioni farà parte di diritto un membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutte le persone residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopo dell’associazione. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell’associazione. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della rispettiva quota sociale, resta facoltà dei Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, che sono iscritti all’associazione da almeno 3 mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso da chi esercita i poteri genitoriali
ARTICOLO 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione
b) partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati
c) possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa
d) esaminare i libri sociali
ARTICOLO 6
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 9
ARTICOLO 7
I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee
ARTICOLO 8
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali
ARTICOLO 9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci espulsi o radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 10
L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione oltre a questa modalità potranno esserne aggiunte altre, la convocazione deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
ARTICOLO 11
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
L’Assemblea ordinaria dei Soci:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca i revisori dei conti quando previsti
- approva il bilancio
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
L’Assemblea straordinaria:
1. delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo
2. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.
ARTICOLO 12
L’Assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati
ARTICOLO 13
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione. L’Assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
ARTICOLO 14
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Come previsto dell’art. 24 comma 4 D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 ove ritenuto utile sarà possibile prevedere l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, perché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 11, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 5 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea) ed il Vice Presidente.
ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal segretario o dal consigliere delegato dal comitato direttivo. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ARTICOLO 17
il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente
In caso di dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso si intende decaduto nella sua totalità. In tale caso il Presidente anche se dimissionario resta in carica con compiti di sola ordinaria amministrazione, e dovrà convocare entro novanta giorni l’assemblea dei soci effettivi per il rinnovo delle cariche sociali.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 18
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo
ARTICOLO 19
il Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo può convocare, qualora lo ritenga opportuno, riunioni dei soci per sottoporre al loro parere qualsiasi argomento che riterrà opportuno in merito alla gestione dell’associazione, dei programmi, iniziative e attività. Potranno essere indette anche riunioni solo degli associati interessati a singole iniziative o attività
ARTICOLO 20
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dei soci.
La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni
ARTICOLO 21
ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 22
ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ARTICOLO 23
L’esercizio sociale dura dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto
PATRIMONIO ED ENTRATE
ARTICOLO 24
Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:
– quote associative.
– eventuali contributi pubblici
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
– inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali
– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati
Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l’Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né di eventuali crediti, né alla divisione del patrimonio sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 25
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione, insieme a tutti gli altri versamenti e/o contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso e sono intrasmissibili e non rivalutabili
ARTICOLO 26
SANZIONI DISCIPLINARI
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 9 a carico degli associati che vengono meno ai doveri verso l’Associazione, che non rispettino le norme del presente statuto o dei regolamenti adottati o della altre delibere assunte dagli organi dell’Associazione, che creino disarmonia o dissidi tra gli associati, che con comunicazioni a soci o terzi gettino discredito o mettano in dubbio l’onorabilità e la correttezza dell’Associazione e degli organi che la compongano o che tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
- la deplorazione
- la sospensione
- la radiazione
Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo
I soci potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 27
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci
ARTICOLO 28
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 29
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia
Letto approvato e sottoscritto
Genova, 18 maggio 2022
Il/la Segretario/a Il Presidente